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Norme per la promozione delle università della terza età

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1025

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato CARLUCCI
Disposizioni concernenti le università della terza età
Presentata il 14 maggio 2008

Onorevoli Colleghi! – Conosciamo lo spessore, la qualità, la capillarità del lavoro realizzato, in Italia, dalle università della terza età.
Esse hanno dato vita nel nostro Paese ad una struttura, senza alcuno scopo di lucro, che rappresenta una parte importante di quella che oggi viene chiamata «educazione permanente degli adulti».
La loro opera si connota come un vero e proprio servizio di interesse pubblico, attuato per lo più su base volontaria, volta a promuovere cultura e saperi, a vantaggio di una fascia sempre più larga di popolazione che sempre più desidera di essere protagonista.
Si tratta, in altre parole, di un intervento diffuso che – lungi dal possedere caratteristiche di tipo assistenzialistico – è piuttosto riconducibile all’ambito delle «politiche attive».
Vengono così utilmente rimessi in circolo energie, potenzialità e interessi culturali: una crescita continua viene garantita attraverso il lavoro delle università della terza età.
Tali organismi intervengono nel pluralismo delle presenze e delle proposte, come è giusto che sia, pur nell’ambito dei necessari requisiti e controlli che la comunità chiede ed effettua.
È giusto, dunque, fornire dei segnali di attenzione e di sostegno a queste realtà. Poiché sappiamo che la materia è assegnata alle competenze delle regioni e dei comuni, compito dello Stato è quello di intervenire non in sostituzione, bensì sul piano della complementarità che gli è proprio.
Da qui la decisione di proporre per le università della terza età dei benefìci di ordine fiscale.
Unicamente per salvaguardare, al fine del beneficio proposto, la necessaria omogeneità su tutto il territorio nazionale, si individuano dei requisiti per l’accesso, minimi e indispensabili.
Si pone poi una condizione che fa salva la competenza regionale e che consiste per l’appunto nell’iscrizione delle università della terza età in appositi albi istituiti dalle regioni stesse.
L’accesso al beneficio statale resta ulteriormente subordinato alle scelte di programmazione effettuate dalle regioni.
Alle regioni spetta, inoltre, l’elaborazione di princìpi e criteri in base ai quali valutare la qualità dei programmi, il livello di preparazione dei docenti e la qualità della didattica delle università della terza età. Le regioni devono, altresì, assicurare attraverso il controllo preliminare e la verifica successiva, effettuata a scadenza periodica, la rispondenza delle università ai princìpi e criteri definiti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative volte a migliorare la condizione culturale dei cittadini di qualsiasi età e ne promuove la realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che portano avanti tali iniziative.

2. Lo Stato riconosce e promuove il ruolo svolto dalle università della terza età nell’ambito dell’attività di educazione permanente delle persone adulte e anziane.

Art. 2.

1. Lo Stato sostiene, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assegnati in materia alle regioni e agli enti locali ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione, l’attività delle università della terza età. A tale fine, alle università della terza età sono estese le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 si applicano alle università della terza età in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, iscritte in appositi albi istituiti dalle regioni, le cui attività sono inserite nella programmazione regionale dell’offerta formativa operata ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

2. Le università della terza età danno comunicazione dell’inizio delle loro attività entro un mese alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima attuazione, la comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare livelli omogenei di servizi sul territorio nazionale e fatta salva l’autonomia delle regioni per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, per essere iscritte agli albi di cui all’articolo 3, comma 1, e accedere ai benefìci di cui all’articolo 2 le università della terza età devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto scritto e avere uno statuto;
b) operare senza fini di lucro;
c) perseguire esclusivamente l’attività dell’educazione degli adulti e degli anziani;
d) svolgere un’attività strutturata da almeno due anni;
e) disporre, per lo svolgimento delle proprie attività, di strutture idonee e di docenti qualificati.

2. L’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 2 è subordinato all’inserimento delle attività proposte e realizzate dalle università della terza età nella programmazione, operata dalle singole regioni, della loro offerta formativa annuale. Le regioni individuano i criteri sui quali le università della terza età devono basare la qualità culturale dei programmi educativi, la preparazione dei docenti e la didattica. Alle regioni spettano, altresì, l’accertamento e la verifica, con cadenza periodica, della rispondenza ai predetti criteri.

Art. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima attuazione, e, successivamente, ogni sei mesi, le regioni comunicano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati delle università della terza età iscritte ai rispettivi albi e l’elenco di quelle le cui attività sono inserite nella programmazione operata ai sensi dell’articolo 4, comma.

2. Le agevolazioni si applicano a decorrere dal semestre successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.

Art. 6.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.