Schema di Statuto
Associazione di promozione sociale
“………………………………………..”
ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata: “…….” con sede in via/piazza….nel Comune di….
2. La sede sociale può essere trasferita in altra località con deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
ART. 2 – (Finalità)
L’Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, asindacale e aconfessionale; svolge attività di utilità sociale ed organizza la sua attività secondo principi di democraticità e di partecipazione.
Scopo dell’Associazione è dare risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale nel contesto della società, promuovendo ed organizzando l’Università della terza età, da tenersi ogni anno a ………………………… con ritmi e metodologie proprie.
ART. 3 – (Soci)
1. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, ne fanno domanda e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. I soci si dividono in:
– fondatori, le persone fisiche intervenute nella fondazione dell’Associazione;
– benemeriti, le persone fisiche ammesse dal Consiglio di Amministrazione per particolari benemerenze;
– ordinari, le persone fisiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all’Associazione, impegnandosi a versare la quota annuale associativa, e/o a fornire all’Università prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi.
3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota annuale associativa.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa, a cui tutti i soci sono tenuti, è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio decade per dimissioni, per morosità biennale e/o per la sospensione prolungata delle prestazioni concordate; il socio decade altresì in caso di comportamento lesivo dell’Associazione, con delibera dell’Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Il socio verrà comunque preventivamente sentito.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente;
– Comitato didattico (event.);
– Collegio dei Revisori dei Conti (event.);
– Collegio dei Probiviri (event.)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci.
Compiti dell’Assemblea dei soci sono:
a) eleggere, con scadenza triennale, il Presidente ed il Consiglio direttivo composto da quattro membri eletti fra i soci in regola con i versamenti delle quote;
b) eleggere tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti e tre Probiviri;
c) approvare ogni anno entro giugno il bilancio consuntivo, ed entro novembre quello preventivo dell’anno seguente;
d) approvare gli indirizzi fondamentali dell’Associazione;
e) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
f) ammettere nuovi soci ordinari su proposta del Consiglio Direttivo, previa domanda scritta da parte dei richiedenti;
g) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
h) aprire nuove sedi dell’Università.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti e rimane in carica per un triennio. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; elegge, nel suo seno, per un triennio, il Vice-Presidente e il segretario-tesoriere. Delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea. In particolare il Consiglio:
a) redige ogni anno il bilancio consuntivo entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio e lo deposita presso la sede dell’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea; redige il bilancio preventivo entro novembre;
b) provvede all’attuazione delle delibere dell’Assemblea, al buon funzionamento dell’Università della terza età e a risolvere i problemi organizzativi concreti;
c) nomina, con periodicità triennale, un direttore dei corsi, un eventuale vice direttore e il segretario dell’Università della terza età. Quest’ultimo può coincidere con il segretario-tesoriere del Consiglio di Amministrazione. Nomina pure gli altri membri del Comitato didattico.
ART. 12 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
– contributi e quote associative;
– donazioni e lasciti;
– ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 7.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Art…. Comitato didattico
(Organo facoltativo)
Il Comitato didattico, nominato ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione, provvede annualmente alla programmazione e alla verifica dell’attività didattica. Esso è composto dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal direttore e dall’eventuale vice-direttore; da ………….. (elencare altri rappresentanti di enti culturali locali); da due iscritti all’Università della terza età, annualmente eletti entro dicembre tra gli iscritti all’Università.
La responsabilità didattica-scientifica dei corsi è demandata al direttore dei corsi. A lui compete presiedere il Comitato didattico e nominare i docenti dei corsi e dei seminari, su indicazione del Comitato didattico stesso.
Art…. Collegio dei Revisori dei Conti
(Organo facoltativo)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo economico e finanziario dell’Associazione.
I suoi compiti sono:
a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
b) certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale della Assemblea ordinaria; c) partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili.
Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.
Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.
Art…. Collegio dei Probiviri
(Organo facoltativo)
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall’Assemblea, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il suo lodo sarà inappellabile.
ASPETTI FISCALI, AMMINISTRATIVI E GIURIDICI DELLE UNIVERSITÁ DELLA TERZA ETÁ
a cura di Fabrizio Rosini – Dottore Commercialista in Vicenza
Premessa
Queste note sono state svolte con lo scopo di approfondire taluni obblighi civilistici e fiscali previsti nei confronti degli enti no profit e di fornire uno spunto per chi si accinge ad entrare nel Terzo Settore e/o per chi invece in questo campo già opera ma non ha ancora affron-tato le nuove problematiche che scaturiscono dalla applicazione delle normative fiscali portate dal decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. Ciascuno potrà quindi sviluppare le proprie riflessioni partendo dal presente lavoro, che, lungi dall’essere esaustivo, dovrà essere calato nella realtà propria.
1. Contabilità e bilancio come obbligo civilistico
Il codice civile agli articoli 2214 e seguenti prevede l’obbligo di tenere apposite scritture contabili nulla disponendo per gli enti non imprenditoriali ovvero non commerciali (nozione quest’ultima sconosciuta al diritto civile, originandosi tale concetto in sede tributaria).
Ai soli fini civilistici dunque non vi sarebbe nessuna norma che obbliga l’ente non profit puro a tenere i libri contabili e quindi conseguentemente a redigere il bilancio eccezion fatta per le persone giuridiche per le quali l’art.20 del Codice Civile prevede l’obbligo di approvazione del bilancio (ma non del bilancio commerciale) quale compito istituzionale dell’assemblea. Oltre-tutto pur con il citato obbligo di bilancio nulla è stabilito in merito alla contabilità.
È del tutto evidente però che ove la condotta dell’ente sostanzi un’attività di impresa com-merciale gli obblighi di contabilità e bilancio sorgono ugualmente. La contabilità e il bilancio strutturati in funzione della natura complessità e dimensioni dell’ente sono lo strumento tecnico attraverso il quale verificare non solo la corretta ge-stione ma anche la oculata amministrazione dell’organizzazione stessa.
Pertanto si consiglia vivamente (anche alla luce di quanto si dirà al successivo punto 1.2.1) agli amministratori dell’ente di provvedere alla redazione di un bilancio annuale che si sostanzi nella forma di un rendiconto finanziario (evidenziante le entrate e le uscite) o di un conto economico corredato da uno stato patrimoniale in analogia con quello adottato dagli organismi di tipo commerciale.
1.1. Obblighi contabili degli Enti Non Commerciali
Sotto il profilo fiscale gli obblighi contabili degli enti non commerciali hanno subìto sostan-ziali modifiche a seguito dell’entrata in vigore del DLGS. 4.12.97 n.460 (G.U. n.1 del 2.1.98). In ipotesi di totale assenza di attività di impresa svolte dall’ente a latere dei suoi compiti istituzionali ovvero nel caso di svolgimento di attività commerciali meramente oc-casionali (ad esempio la raccolta di fondi) l’ente non ha alcun obbligo contabile, salvi a-dempimenti posti da leggi speciali. In teoria è come se la normativa tributaria ignorasse completamente la gestione istituzionale.
L’art.3 del DLGS 460/97 ha introdotto l’obbligo generale a partire dal 1.1.98 per tutti gli enti no profit che svolgano attività commerciale di tenere una contabilità separata. È stata così introdotta una modifica sostanziale che consentiva la tenuta di una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali con effetti anche dal punto di vista sostanziale, con l’intento di imporre agli enti non commerciali l’obbligo di rappresen-tare gli esiti della gestione dell’attività commerciale con la maggiore chiarezza possibile.
Le modifiche al regime di contabilità hanno anche risvolti di carattere sostanziale per quanto concerne la determinazione del reddito commerciale prodotto dall’ente. Viene così stabilito che la quantificazione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività commerciale (ad esempio le spese per il perso-nale, le spese amministrative) deve essere effettuata secondo il criterio proporzionale, in precedenza utilizzato dagli enti che gestivano l’attività commerciale in modo unificato.
Il limite di deducibilità di tali oneri “promiscui” è in altre parole pari alla percentuale corri-spondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito commerciale e l’ammontare comprensivo di tutti i ricavi e proventi. Un esempio nu-merico chiarirà il concetto: se i ricavi complessivi dell’ente sono pari a 100 e di questi una parte pari a 70 sono relativi ai ricavi commerciali la percentuale di deduzione degli oneri promiscui è pari al 70% e potrò quindi dedurre dal reddito commerciale solo il 70% delle spese “promiscue”. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catasta-le o il canone di locazione anche finanziaria per la parte corrispondente al predetto rapporto.
Relativamente alla modalità con la quale l’ente deve apprestare una contabilità separata mancano norme che forniscano delucidazioni in merito.
È dubbio in particolare se debbano sussistere ai fini in oggetto veri e propri libri separati ov-vero scritture separate nel contesto di libri onnicomprensivi (Ris. Min. 9/1828 del 19.11.76). Si ritiene però che per l’attuazione di tale tipo di contabilità non sia necessaria una distinzio-ne contabile dell’attività commerciale da quella non commerciale potendo essere sufficiente che sia pure nello stesso sistema contabile i conti di mastro relativi alle operazioni commer-ciali siano tenuti distinti dalle altre operazioni (Ris. Min. 2/1962 del 10.10.75).
È cioè possibile utilizzare anche scritture cronologiche onnicomprensive (ad esempio libro giornale) purché da esse sia possibile pervenire con appositi accorgimenti pratici a scrittu-re sistematiche distinte anche formalmente.
L’ente può utilizzare anche scritture cronologiche separate per i soli fatti commerciali ma-gari in connessione con eventuali obblighi IVA.
1.2 Altri aspetti fiscali degli Enti Non Commerciali
1.2.1. Obblighi ai fini delle Imposte Dirette (I.R.E.S. ossia Imposta sul Reddito delle Società e I.R.A.P. ossia Imposta sul Reddito delle Attività Produttive) – rapporto tra la qualifica di ente non commerciale con l’attività commerciale come definita dal Ministero delle Finanze.
Qualora le Università della Terza Età percepiscano solo redditi derivanti dall’attività istitu-zionale svolta a favore degli associati, tali redditi non sono considerati commerciali e per-tanto non obbligano alla presentazione di dichiarazione dei redditi. Se invece vi sono altri redditi di altra origine (ad esempio affitti attivi su immobili o proventi commerciali), andrà per questi presentata dichiarazione dei redditi. Il punto è particolarmente importante soprattutto nella considerazione della introduzione della normativa fiscale sugli enti non commerciali.
L’art.111 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) recita quanto segue:
1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in con-formità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote (n.d.r. relative al rapporto associativo e quindi non destinate alla fruizione di un servizio) o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’art.108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o parteci-panti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari deter-minati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi con-corrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come red-diti diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si consi-derano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,associati o partecipanti, di altre asso-ciazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Nel primo comma si stabilisce il principio della non imponibilità delle quote associative ad-debitate agli associati (= quota unica, omnicomprensiva).
Nel secondo si introduce il concetto di operazione commerciale intesa quale corrispettivo specifico delle prestazioni che un associato paga per prestazioni alle quali ha diritto.
Nel terzo comma si specifica che per certi tipi di associazioni (nelle quali una UTE può es-sere ricompresa) opera una decommercializzazione delle operazioni effettuate nei con-fronti degli iscritti (associati o partecipanti). È chiaro invece che la commercialità della ope-razione sussiste sempre ed in ogni caso qualora il destinatario della prestazione sia un terzo non associato alla associazione.
Dal punto di vista dell’applicabilità dell’IVA alle prestazioni di servizi non commerciali (o decommercializzate), si segnala che la Corte di Cassazione (sentenza 310/99) sembra e-stendere il carattere di non commercialità anche se questa disposizione non esista nel de-creto istitutivo dell’IVA. Pertanto è quantomeno in linea con la vigente legislazione in mate-ria di IVA assoggettare ad IVA le prestazioni di servizi prestate dalle UTE (qualora a que-ste sia attribuita il numero di partita IVA), indipendentemente dal fatto che ricadano nell’ambito commerciale delle imposte dirette. Discorso a parte va fatto per la quota asso-ciativa che in ogni caso non rientra certamente nel campo di applicazione dell’IVA.
Tale “decommercializzazione” nei confronti degli associati opera però – come di seguito ripor-tato nello stesso articolo al comma 4-quinques – subordinatamente a determinate condizioni.
L’articolo 111 al comma 4-quinques così recita:
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associa-zioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effet-tività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi diret-tivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i cri-teri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni as-sembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrisponden-za per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano ri-levanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Quindi perché in un ente associativo (associazione) sia operante la disposizione di decom-mercializzazione del comma 3 è necessario che l’ente adegui i propri statuti come disposto dai punti di cui alle lettere che vanno da a) ad f); pertanto ad esempio è necessario (punto d) redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario (il bilancio come sopra detto), punto che deve essere recepito – se già non lo fosse stato – nello statuto; ancora, al punto c) è chiarito che deve esserci una disciplina uniforme del rapporto associativo e che tale rappor-to deve essere effettivo: quindi vanno escluse soluzioni che portino a differenziare i poteri dei vari soci componenti l’assemblea (ad esempio soci fittizi o soci temporanei); al punto e) è im-posta la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell’ente. Va infine segnalato a livello di prassi che la presenza di tali requisiti in uno statuto associativo viene positivamente valutato da un soggetto il quale eroghi finanziamenti a fondo perduto per attività del Terzo Settore.
1.2.1.1 Aliquota IRES (ex IRPEG) ridotta
Le UTE ordinariamente non fruiscono di tale agevolazione svolgendo prevalentemente at-tività didattica.
L’art.6 del DPR 601/73 prevede l’abbattimento del 50% dell’IRES complessivamente dovu-ta. Tale agevolazione riguarda gli istituti di istruzione e gli istituti di studio e sperimentazio-ne di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fonda-zioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali con personalità giuridica.
1.2.1.2. Applicazione dell’imposta IRAP
Tutti gli enti non commerciali sono sottoposti a questa imposta, che prevede una base im-ponibile così calcolata:
1) quanto all’attività istituzionale l’importo è pari alla somma delle seguenti:
– le retribuzioni corrisposte al personale dipendente,
– i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio borse di studio o indennità)
– i compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
– i compensi erogati per prestazioni di lavoro occasionali.
2) quanto all’attività commerciale eventualmente esercitata, l’importo è pari alla differen-za tra ricavi e costi commerciali.
L’aliquota base dell’IRAP è pari a 4,25% e tale aliquota va applicata all’imponibile determina-to come visto sopra. Proponendo il seguente esempio numerico, se le retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell’ente è pari a 50 e i compensi per lavori occasionali sono pari a 70, in ipotesi di assenza di attività commerciale l’associazione dovrà corrispondere quanto segue:
imposta IRAP = (50+70) X 4,25% = 120 X 4,25% = 5,1
In presenza di base imponibile IRAP (e di relativa debenza del tributo) è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi (in forma unificata con il modello UNICO Enti non commerciali) per quanto attiene all’aspetto IRAP.
1.2.2. Obblighi derivanti dal possesso di codice fiscale e quindi dalla qualifica di so-stituto di imposta
Tutte le UTE che eroghino somme a dipendenti o a terzi persone fisiche le quali abbiano svolto attività di lavoro autonomo (occasionale e non), sono obbligate a trattenere a titolo di ritenuta d’acconto una somma pari al 20% del compenso lordo e a versare tale somma con apposita modulistica (modello F24) con l’opportuno codice tributo (il codice 1001 per i dipendenti e il codice 1040 per i prestatori di lavoro autonomo, anche occasionale) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento (quindi ad esem-pio: se viene retribuita l’opera di un eventuale prestatore in Euro 1.000,00 al momento del pagamento il 20.2.2003 verranno corrisposti Euro 800,00 e verrà versata all’Erario la rite-nuta di Euro 200,00 entro il giorno 16.3.2003).
L’ente UTE solitamente è dotato di un codice fiscale che conferisce la qualifica di sostituto alla UTE.
In conseguenza di ciò, l’ente dovrà presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) e consegnare le certificazioni di avvenuto versamento della ritenuta ai pre-statori di lavoro entro il mese di Marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione.
La dichiarazione dei sostituti di imposta va presentata autonomamente (separatamente dalla dichiarazione dei redditi) in forma ordinaria o semplificata a seconda della tipologia dei redditi erogati e del numero dei percipienti.
Se non si erogano somme a terzi nell’anno, non scatta per quell’anno l’obbligo di presen-tare la dichiarazione dei sostituti di imposta. La cosiddetta Legge Biagi fissa che le collaborazioni siano di trenta giorni, anche non con-secutivi, e che il compenso non superi i 5.000,00 euro (anche se provenienti da più parti). In tal caso, bisogna regolarizzare il rapporto con l’Inps. I contratti a progetto (co.co.co) non sembrano possibili perché per loro natura prevedono solo orari flessibili.
1.2.3. Obblighi derivanti da possesso di partita IVA
Tutte le UTE cui sia stato attribuito – oltre al numero di codice fiscale – anche il numero di partita IVA, sono obbligate anche in assenza di fatture emesse o ricevute a presentare la dichiarazione IVA all’interno del formato unificato della dichiarazione dei redditi UNICO En-ti non commerciali ed ad una comunicazione annuale ai fini IVA.
1.2.4. Applicabilità del regime fiscale della Legge 398/91 alle U.T.E.
Il regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n.398 (esteso alle pro-loco e alle asso-ciazioni senza fini di lucro con DL del 30.12.91 n.417), è un particolare regime agevolativo applicabile ad una vasta platea di organizzazioni non profit (UTE incluse) e detta un parti-colare regime di imposizione diretta ed indiretta seguito da molti contribuenti per la sempli-cità degli adempimenti fiscali. Va precisato che l’associazione per l’anno di imposta non deve aver superato il limite di Euro 250.000,00).
Le modalità di tassazione sono così forfettizzate:
a) il reddito imponibile IRES viene determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% (esemplificando quindi se l’ente ha emesso fatture per 100 (IVA esclusa), pagherà a titolo di IRES l’1% ossia 1); a titolo di imposta I-RAP il calcolo avverrà sullo stesso imponibile con l’applicazione del 4,25% (pertanto pro-seguendo nell’esempio dovrà pagare il 4,25% di 3, ossia 0,12); in estremissima sintesi quindi il carico fiscale per le imposte dirette è pari al 1,12% del fatturato;
b) l’IVA viene invece assolta versando il 50% dell’IVA dovuta.
Deve naturalmente essere conservata tutta la documentazione fiscale.
Sono escluse da IVA e redditi le somme versate dai soci ordinari a titolo di quote associa-tive. Per accedere a tale regime l’associazione dovrà esercitare l’apposita opzione da co-municare alla Agenzia delle Entrate per almeno un triennio.
1.3. Le Associazioni di promozione sociale (Legge n. 383/2000)
Particolare interesse per le UTE riveste quest’ultimo tipo di ente associativo no profit intro-dotto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 intitolata “Disciplina delle associazioni di promo-zione sociale” che consta di 33 articoli e stabilisce il principio che la Repubblica “riconosce il valore sociale dell’associazionismo”, ne promuove lo sviluppo, ne salvaguardia la sua autonomia e favorisce l’apporto di associazioni per finalità di carattere sociale, civile, cultu-rale e di ricerca etica e spirituale.
L’associazione di promozione sociale si caratterizza essenzialmente per due requisiti: lo svolgimento di un’attività sociale e l’assenza di fini di lucro.
L’articolo 2 della legge stabilisce che sono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni (riconosciute o non) i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o fe-derazioni, il cui fine è quello di svolgere attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che svolgono tali attività nel pieno rispetto delle libertà e della dignità dei loro associati.
La costituzione di tali associazioni dovrà avvenire con atto scritto che ne indichi la sede le-gale. Nello statuto, invece, dovrà essere dichiarata la denominazione, l’oggetto sociale, la rappresentanza legale dell’associazione; l’assenza di fini di lucro e il divieto di dividere e-ventuali proventi fra gli associati, anche in forme indirette; l’obbligo di reinvestire l’eventua-le avanzo in attività previste dallo statuto.
Dovrà essere inoltre indicato:
1. che la vita interna dell’associazione è ispirata a principi di democrazia e uguaglianza tra tutti gli associati e la previsione dell’elettività delle cariche;
2. i criteri per l’ammissione o l’esclusione degli associati, nonché i loro diritti o i loro obblighi;
3. l’obbligo di rendicontazione economico-finanziaria che dovrà essere approvata anche dagli organi statutari;
4. le modalità di scioglimento dell’associazione;
5. l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.
Altri due punti importanti che riguardano la gratuità delle prestazioni degli associati e la personalità fisica dei soci, che si sostanzia nella impossibilità – spesso rilevata dagli organi di controllo deputati alla tenuta del registro delle APS – di instaurare il rapporto associativo nei confronti di un ente anziché di una persona fisica.
1.3.1. Le fonti di finanziamento delle APS
Analogamente agli altri enti no profit le associazioni potranno ricevere finanziamenti da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, regioni, enti locali o istituti pubblici;
– contributi dell’Unione europea e di organismi pubblici;
– entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi da cessione di beni e servizi che siano comunque finalizzati al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali;
– entrate derivanti da iniziative promozionali (feste, sottoscrizioni, ecc.);
– entrate che siano comunque compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.
Le associazioni hanno comunque l’obbligo di conservare la documentazione riguardante le proprie entrate per almeno tre anni.
Infine, le associazioni prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e lasciti te-stamentari a patto che destinino i beni ricevuti alle finalità previste nell’atto costitutivo.
È stato istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali, un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (ossia che svolgano attività in almeno cinque regioni e 20 province), che siano state costituite e siano operanti da almeno un anno.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiranno a loro volta registri su scala regionale e provinciale a cui potranno iscriversi le associazioni che svolgono attività in tali ambiti.
L’importanza dell’iscrizione risiede nel fatto che le associazioni registrate possono avvaler-si delle leggi nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, stipula di convenzioni e trattamento fiscale.
Un altro punto importante della legge riguarda le prestazioni di attività e servizi degli asso-ciati. La nuova norma prevede infatti che le associazioni si dovranno avvalere prevalente-mente delle prestazioni degli associati, che devono essere volontarie, libere e gratuite.
È tuttavia previsto che, in caso di necessità, le associazioni possono assumere lavoratori di-pendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
I lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte regolarmente nei registri nazionali o lo-cali, hanno il diritto ad usufruire di forme di flessibilità negli orari di lavoro o nelle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, al fine di espletare le attività istituzionali del-l’associazione di appartenenza.
1.3.2. Opportunità per le APS e loro aspetti fiscali
In primo luogo viene stabilito che alle prestazioni in favore di familiari conviventi degli as-sociati siano equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
Viene poi stabilito che le entrate derivanti da manifestazioni all’esterno siano esenti da im-poste sugli intrattenimenti.
Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali a favore delle associazioni, queste ven-gono soggette ad un regime fiscale più favorevole.
Gli enti locali che non si trovino in situazioni di dissesto finanziario possono deliberare ri-duzioni su tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei registri. A queste ultime, inoltre, sono estese le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalla leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi.
Alle associazioni è inoltre consentito di accedere al servizio radiotelevisivo per trasmettere messaggi di utilità sociale riguardanti i loro fini istituzionali e sono riconosciuti il diritto all’in-formazione e all’accesso ai documenti amministrativi che interessano la loro attività.
Viene poi introdotta la capacità processuale delle associazioni per la tutela dei loro diritti ed interessi di fronte all’autorità giudiziaria e agli organi di giustizia amministrativa. È poi previsto un percorso per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per pro-getti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Vengono poi disciplinate le convenzioni che possono essere stipulate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici con le associazioni di promozio-ne sociale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
In primo luogo viene stabilito che tali convenzioni possono essere stipulate con associa-zioni iscritte nei registri da almeno sei mesi.
Le convenzioni, oltre a garantire lo svolgimento continuo delle attività previste, debbono contenere forme per la verifica delle prestazioni, per il controllo della loro qualità e le mo-dalità di rimborso delle spese. Le associazioni che svolgono la loro attività mediante convenzioni, devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie che possono essere contratte durante lo svolgimenti di tali attività, e per la responsabilità civile contro terzi.
Infine, la legge disciplina le modalità per l’utilizzazione da parte delle associazioni di strut-ture per manifestazioni pubbliche e per lo svolgimento delle loro attività sociali Va infine segnalato che tale tipo associativo ha registrato l’accesso – per le sole associa-zioni iscritte al Registro – al cosiddetto fondo del 5 per mille di recente istituzione.
1.3.3 Check list di una Associazione di promozione sociale (Legge n. 383/2000)
Si allega di seguito una tabella di verifica delle caratteristiche costitutive necessarie per una APS.
Personalità “fisica” dei soci (non persone giuridiche)
Assenza di fini di lucro
Definizione chiara dello status giuridico del socio secondo criteri democratici e egualitari
– condizioni e modalità di ammissione,
– esclusione e recesso,
– diritti e doveri, partecipazione alla vita associativa, elettività
Esclusione della categoria dei soci temporanei
Previsione di gratuità delle cariche sociali (solo rimborso spese documentato)
Esclusione ripartizione utili tra i soci, anche in forme indirette
Obbligo di redigere i rendiconti economico – finanziari
Previsione di criteri di approvazione dei rendiconti da parte degli organi associativi
Proventi associativi compatibili con la disciplina della legge 383/2000 (art. 4).
Quote associative non trasmissibili, né rivalutabili.
Previsione di modalità di scioglimento dell’associazione.
CLAUSOLE STATUTARIE FACOLTATIVE MA RACCOMANDATE
Previsione degli organi di controllo economico finanziario (collegio revisori dei conti)
Previsione degli organi di conciliazione (collegio dei probiviri)
2. Conclusioni
La realtà delle UTE in Italia può così sintetizzarsi:
– università dove i corsisti sono soci (associati ed hanno diritto non solo a frequentare i corsi ma anche ad essere eletti)
– università dove i corsisti sono utenti del servizio (la quota di frequenza, che pagano, comprende l’IVA)
– università dove i corsisti sono soci di società cooperative (con idonea normativa)
– università che hanno il riconoscimento giuridico di fondazioni dove i corsisti parteci-pano all’attività promossa e pagano una iscrizione (comprendente l’IVA).
Possono pertanto in linea di massima darsi le seguenti ipotesi operative.
A) Associazione che si adegui alle indicazioni previste dall’art.111 del Testo Unico sulle Imposte sui redditi: i servizi che l’ente erogherà saranno a beneficio dei soli soci, i quali verseranno distintamente quote associative e corrispettivi per le attività dell’ente come sopra definite. Questi ultimi non avranno rilevanza commerciale se sarà esattamente applicato il disposto dell’art.111. L’unico tributo che dovrà corrispondere sarà even-tualmente ai fini IRAP ed eventualmente verrà fatta la dichiarazione dei sostituti di im-posta. Si ricorda ancora una volta la obbligatorietà di una rendicontazione economica e/o finanziaria dell’ente da effettuarsi nell’anno sociale.
B) Associazione, la quale non necessariamente adegui il proprio statuto alle norme dell’art.111, ma che applicherà il regime della legge 398/91 per i servizi prestati a favo-re dei non soci (vedi punto 1.2.4). Sarà versata in termini di imposte IRES ed IRAP in maniera forfettizzata come sopra riportato in quanto titolare di un reddito di tipo com-merciale.
C) Associazione di promozione sociale così come esaminata nel precedente punto 1.3, viste le forti similarità con la attività svolta dalla UTE, con il riconoscimento dei vantag-gi (in termini ad esempio di convenzioni con enti e finanziamenti di tipo pubblico, ma anche di accesso al fondo del 5 per mille).
Anche le Università della terza età sono enti non commerciali che devono provare lo status di “non commercialità”
a cura di Fabrizio Rosini – Dottore Commercialista in Vicenza
In seguito alle modifiche, apportate dalla legge di conversione 2/2009, all’articolo 30 del Dl 185/2008, l’associazionismo vede divergere le proprie strade rispetto a un nuovo adempimento, cui non saranno tenute, tra le altre, le organizzazioni di volontariato “doc”.
Le associazioni che operano in diversi settori possono agire in stato di “non commercialità” ai fini Ires e Iva anche quando vendono beni e servizi ai propri soci nel corso di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La condizione di non commercialità – precedente al decreto legge – è condizionata al fatto che gli enti si conformino ad alcuni obblighi statutari imposti tanto dal Testo unico delle imposte sui redditi (Ires) quanto dalla legge Iva. La conformità richiesta è sia sostanziale che formale e riguarda l’esistenza nello statuto di clausole che richiedano l’assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura e la redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale.
La novità introdotta dal Dl 185/2008, fermi restando gli obblighi di cui sopra, consiste nella prescrizione imposta agli enti che usufruiscono di questa agevolazione di inviare per via telematica all’agenzia delle Entrate dati e notizie utili a comprendere se le associazioni mantengono o meno i requisiti richiesti dalla legge. L’invio del modello e la provata conformità dei dati forniti e delle notizie riportate rispetto alle richieste di legge consentiranno agli enti di tipo associativo di continuare ad avvantaggiarsi dello status di non commercialità per le attività di vendita ai soci.
Gli enti che, in sede di invio, riportassero dati non congrui potrebbero vedersi contestare, anche se solo in sede di successivo controllo, il decadimento dall’agevolazione. Invece, chi non invierà la modulistica potrebbe perdere, almeno a partire dal 2009, il diritto di de commercializzare i ricavi pervenuti dagli associati. Infatti, il testo di legge reca la doppia condizione del rispetto di certe norme statutarie e della trasmissione telematica delle notizie. La non esistenza del primo è accertabile solo a seguito di un controllo ulteriore, mentre il mancato invio – entro un termine ultimo ancora da fissare tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – potrebbe essere considerato causa ostativa all’accesso all’agevolazione.
In sede di conversione del decreto in legge, peraltro, sono state introdotte esenzioni da questo obbligo per alcune tipologie di organizzazioni. In particolare, si parla delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri locali omonimi che, in relazione alle attività commerciali e produttive marginali, si sono conformate al Dm 25 maggio 1995; delle associazioni pro loco che – in presenza di entrate di natura commerciale – optano per l’applicazione della legge 398/91; delle associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale. Incidentalmente, si fa notare che le organizzazioni di volontariato che operano al di fuori del DM 25 maggio 1995 (esercitando attività del tutto commerciale) decadono anche dallo Status di Onlus. L’universo interessato dal nuovo adempimento rimane variegato e assai ampio. Più di 200mila enti dovranno informarsi, comprendere quali dati trasmettere, accedere autonomamente o attraverso un intermediario abilitato. Saranno obbligate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; dovranno ottemperare all’obbligo anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale, le società sportive dilettantistiche, le pro loco che non hanno attività commerciali o che, esercitandole, non optano per l’applicazione della legge 398/91. Sono vincolate all’invio anche le associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria, nonostante che per tutte queste non si applichino le clausole sulla democraticità. In termini di sistema, il nuovo obbligo appare particolarmente gravoso per gli enti di dimensioni più ridotte, in quanto meno informati e raramente provvisti di supporto amministrativo adeguato.
Dott. Fabrizio Rosini Commercialista a Vicenza Consulente fiscale Federuni
PERCHÉ ESSERE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Le APS sono associazioni di promozione sociale, siano esse riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit) nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).
La loro valenza sociale deriva dal fatto che esse non sono assimilabili a quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei membri, come ad esempio avviene nelle associazioni sindacali, di partito o di categoria (art. 2 secondo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383); deriva inoltre dal fatto che non possono disporre limitazioni all’ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche né prevedere altre forme di discriminazione.
Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato. Mentre le organizzazioni di volontariato non possono remunerare i soci (oltre ad altri eventuali addetti) perché la legge 266/91 esprime “l’incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte” (art. 2 comma 3), le associazioni di promozione sociale possono sempre remunerare i propri soci (artt. 18-19 legge 7 dicembre 2000, n. 383). Queste ultime, inoltre devono caratterizzarsi per una valenza mutualistica dei servizi erogati, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva.
Durante il Congresso sono state presentate alcune linee di comportamento non conformi con l’attuale normativa.
Le associazioni di promozione sociale nel depositare lo Statuto devono pagare la tassa di registro e non possono in nessun caso invocare agevolazioni fiscali particolari (D. Lgs. 460/97, ossia di essere Onlus). Come associazioni di promozione sociale, le tasse SIAE sono ridotte. Basta stipulare una apposita convenzione (si chiama così il modulo), fermo restando che si pagano i diritti di autore su opere musicali i cui autori siano morti da almeno 70-75 anni e che i corsisti accedono agli spettacoli organizzati dalle UTE senza pagare un biglietto di ingresso.
DICHIARAZIONE DI NON COMMERCIABILITÀ
Il Governo ha varato il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 nel quale sono previsti interventi volti ad evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte degli enti non profit. In particolare, l’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 introduce delle novità per alcune categorie di enti associativi, per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per le organizzazioni di volontariato.
Il comma 1 dell’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, pertanto, stabilisce che le associazioni sono ammesse a godere delle agevolazioni fiscali di cui all’art 148 del tuir e all’art 4 del DPR 633/72 a condizione che: posseggano i requisiti fiscali sopra elencati; trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Questi ultimi dovevano essere comunicati telematicamente dalle associazioni, di vecchia e nuova costituzione, attraverso un apposito modello (inizialmente nel termine del 31 gennaio 2009) con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che a tutt’oggi non risulta essere emesso: tale fatto comporta di fatto la non applicazione della disposizione di legge con conseguente adeguamento al dispositivo di legge solo alla concreta emanazione del provvedimento prima citato.
LE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ SONO ENTI NON COMMERCIALI
CHE DEVONO PROVARE LO STATUS DI “NON COMMERCIALITÀ”
In seguito alle modifiche, apportate dalla legge di conversione 2/2009, all’articolo 30 del Dl 185/2008, l’associazionismo vede divergere le proprie strade rispetto a un nuovo adempimento, cui non saranno tenute, tra le altre, le organizzazioni di volontariato “doc”.
Le associazioni che operano in diversi settori possono agire in stato di “non commercialità” ai fini Ires e Iva anche quando “vendono” servizi ai propri soci, nel corso di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La condizione di non commercialità – precedente al decreto legge – è condizionata al fatto che gli enti si conformino ad alcuni obblighi statutari imposti tanto dal Testo unico delle imposte sui redditi (Ires) quanto dalla legge Iva. La conformità richiesta è sia sostanziale che formale e riguarda l’esistenza nello statuto di clausole che richiedano l’assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura e la redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale.
La novità introdotta dal DL 185/2008, fermi restando gli obblighi di cui sopra, consiste nella prescrizione imposta agli enti che usufruiscono di questa agevolazione di inviare per via telematica all’agenzia delle Entrate dati e notizie utili a comprendere se le associazioni mantengono o meno i requisiti richiesti dalla legge. L’invio del modello e la provata conformità dei dati forniti e delle notizie riportate rispetto alle richieste di legge consentiranno agli enti di tipo associativo di continuare ad avvantaggiarsi dello status di non commercialità per le attività di vendita ai soci.
Gli enti che, in sede di invio, riportassero dati non congrui potrebbero vedersi contestare, anche se solo in sede di successivo controllo, il decadimento dall’agevolazione. Invece, chi non invierà la modulistica potrebbe perdere, almeno a partire dal 2009, il diritto di decommercializzare i ricavi pervenuti dagli associati. Infatti, il testo di legge reca la doppia condizione del rispetto di certe norme statutarie e della trasmissione telematica delle notizie. La non esistenza del primo è accertabile solo a seguito di un controllo ulteriore, mentre il mancato invio – entro un termine ultimo ancora da fissare tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – potrebbe essere considerato causa ostativa all’accesso all’agevolazione.
In sede di conversione del decreto in legge, peraltro, sono state introdotte esenzioni da questo obbligo per alcune tipologie di organizzazioni. In particolare, si parla delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri locali omonimi che, in relazione alle attività commerciali e produttive marginali, si sono conformate al Dm 25 maggio 1995; delle associazioni Pro loco che – in presenza di entrate di natura commerciale – optano per l’applicazione della legge 398/91; delle associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale; delle APS. Incidentalmente, si fa notare che le organizzazioni di volontariato che operano al di fuori del DM 25 maggio 1995 (esercitando attività del tutto commerciale) decadono anche dallo Status di Onlus. L’universo interessato dal nuovo adempimento rimane variegato e assai ampio. Più di 200mila enti dovranno informarsi, comprendere quali dati trasmettere, accedere autonomamente o attraverso un intermediario abilitato. Sono obbligate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; dovranno ottemperare all’obbligo anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale, le società sportive dilettantistiche, le Pro loco che non hanno attività commerciali o che, esercitandole, non optano per l’applicazione della legge 398/91. Sono vincolate all’invio anche le associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria, nonostante che per tutte queste non si applichino le clausole sulla democraticità. In termini di sistema, il nuovo obbligo appare particolarmente gravoso per gli enti di dimensioni più ridotte, in quanto meno informati e raramente provvisti di supporto amministrativo adeguato.
dott. Fabrizio Rosini, commercialista a Vicenza consulente fiscale Federuni