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LO STATUTO

Articolo 1.

Nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia,  ha sede legale in Mola di Bari(Ba) Umberto Terracini ,2C quale Ente del terzo , dopo aver avuto sede  per 30 anni a Vicenza dove è stata costituita, come si evince dall’Atto Costitutivo.  l’Associazione senza fine di lucro che ha la denominazione “FEDERAZIONE ITALIANA TRA LE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ per brevità “FEDERUNI”, che ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. La sede può  essere trasferita in altre località con decisione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La Federuni  si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), così come modificato dal Decreto Legislativo n.105 del 3 agosto 2018, e nel rispetto del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. Intende, pertanto, adottare, nel presente Statuto, tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, riservandosi la facoltà di ottemperare agli obblighi eventualmente scaturenti dalla piena ed effettiva operatività del predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, conseguentemente, addivenire  agli adeguamenti statutari che all’uopo si renderanno necessari attraverso le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2.

L’associazione d’ora in avanti Federuni assume, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “APS” (Associazione di Promozione Sociale).

Articolo 3.

La Federuni  ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta unicamente mediante delibera dell’Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento prima dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio residuo dovrà seguire quanto stabilito all’articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4

La Federuni persegue esclusivamente finalità culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, che si concretano, in particolare, nelle seguenti forme:

a – favorire la collaborazione tra le Università federate affinché promuovano efficacemente una cultura che riconosca e mantenga un ruolo attivo degli adulti-anziani nella società;

b – promuovere lo sviluppo delle Università rispettandone l’autonomia;

c – coordinare e collegare le loro iniziative attraverso:

c.1 – un’ampia informazione sul loro funzionamento;

c.2 – incontri e scambi reciproci;

c.3 – attività collettive sul piano della didattica, della ricerca, della valorizzazione del patrimonio psico-fisica dell’adulto-anziano, dell’azione sociale;

d – stimolare lo studio della condizione “anziana” e la sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una loro sempre maggiore integrazione sociale e un dialogo intergenerazionale sempre più proficuo; formazione universitaria e post-universitaria;

e- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale;

g – promuovere azioni comuni presso i pubblici poteri per il riconoscimento, lo sviluppo, il finanziamento ed il sostegno delle Università federate

h –  costituire reti e rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti ed istituti, aventi gli stessi fini, promuovendo iniziative comuni. Può federarsi, su decisione del Consiglio Direttivo, con organismi analoghi, mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa.

Per la Federuni vige il divieto di svolgere attività non previste dal presente Statuto, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale , direttamente connesse alle attività di ineteresse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore

 

Articolo 5.

La Federuni persegue scopi esclusivamente culturali, sociali, umanitari ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e confessionale.

E’ facoltà della Federuni promuovere ed organizzare ogni forma di espressione umanitaria come, ad esempio, incontri, conferenze, seminari, manifestazioni, nonché collegarsi con gruppi che perseguono le stesse finalità, stipulare convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, cooperative, fondazioni  ed associazioni per il conseguimento dei fini statutari.

Articolo 6.

La Federuni provvede al conseguimento dei suoi fini con le quote associative, i contributi, le elargizioni, i lasciti, i compensi erogati sotto ogni forma dalla pubblica amministrazione, da Associazioni, da Enti e da privati. Per la Federuni vige l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della normativa stabilita dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7.

L’attività della Federuni  deve essere produttiva, limpida e non burocratica.

L’adesione alla Federuni come Università o qualsiasi altra istituzione federata della “Federuni” avviene a seguito di regolare richiesta scritta.  L’Istituzione che porta il titolo di Università della Terza Età o similare e che abbia determinati requisiti dimostrati deve allegare alla domanda una documentazione comprendente:

  • – atto costitutivo e statuto legalmente validi, che tra l’altro attestino le finalità chiaramente culturali che svolgono e in armonia con il presente statuto;
  • – presentazione scritta di due Università già federate;
  • – elenco dei docenti da cui risulti la loro qualificazione didattica e professionale;
  • – documenti attestanti l’origine e la natura culturale dell’Università (enti promotori, collegamenti o altro);
  • – relazione circostanziata sull’attività già svolta da almeno un anno con dati relativi ai programmi dei corsi di studio, loro durata, numero complessivo delle ore di attività e degli iscritti, attrezzature didattiche e ambienti a disposizione;

La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo che, esperiti i necessari accertamenti, decide a suo insindacabile giudizio, salva ratifica per l’accettazione da parte ella assemblea dei soci.

L’adesione alla Federuni è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere  per un periodo temporaneo.

La deliberazione è comunicata al soggetto interessato e viene annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare le ragioni sottese al rigetto della stessa e darne comunicazione ai soggetti interessati.

All’atto di adesione i soci devono versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non espressamente stabilito, si fa salva l’applicazione delle disposizioni che, relativamente alla procedura di adesione, sono dettate dall’articolo 23 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8.

Possono diventare Soci della “FEDERAZIONE ITALIANA TRA LE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ per brevità “FEDERUNI”, : Le varie organizzazioni pubbliche e/o private: Le  Università Terza Età, le Coperative , le Fondazioni , Le  Federazioni, Le Associazioni  che si occupano di adulti – anziani,  le quali ne fanno richiesta e ne condividono gli scopi e intendono  impegnarsi per la loro realizzazione.

Il mantenimento della qualifica di soci è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo .

Possono essere riconosciuti come Soci Sostenitori  tutte le Associazioni , gli Enti, le Istituzioni Pubbliche e Private che condividono gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno  diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati sulle iniziative.

Possono essere riconosciuti Soci Onorari gli Enti,  le  Associazioni , le Istituzioni che operano sul territorio con costante impegno umano, sociale e professionale, che manifestano interesse per la Federuni. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non possono ricoprire incarichi.

Articolo 9.

La qualità di socio della Federuni si perde per:

– dimissioni volontarie comunicate al Presidente;

– per decadenza a seguito di inattività protratta per almeno due anni consecutivi, per estinzione, per scioglimento;

– per perdita comprovata dei requisiti di ammissione a giudizio del Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea;

– per radiazione, in caso di comportamento contrario alle disposizioni del  presente statuto e di eventuali regolamenti o lesivo del prestigio della “Federuni”, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), previa convocazione del rappresentante legale del rappresentante legale della istituzione interessata per una acquisizione di ulteriori elementi di valutazione. Il provvedimento di radiazione deve essere sottoposto a ratifica dell’assemblea:

– per morosità protratta per un anno, dopo sollecito ultimativo. Qualora il socio non ottemperi all’obbligo di pagamento della quota associativa annuale da corrispondersi anticipatamente entro il 31 maggio di ciascun anno, inderogabilmente  entro l’anno in corso.

La radiazione e comunicata mediante lettera al socio interessato. Avverso tale provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione della radiazione; il predetto ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso tra quelli qui stabiliti, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 10.

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate e di godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Ciascun socio, mediante richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, ha il diritto di esaminare i libri sociali, così come espressamente stabilito dall’articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 11.

Gli Organi della Federazione sono:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente e Ufficio di Presidenza

– Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 12.

L’Assemblea è l’organo sovrano della Federuni ed è composta da due delegati ufficiali per ciascuna Università federata nell’ambito di varie componenti (amministrazione, direzione, docenti), ognuno dei quali è rappresentante dell’Università di appartenenza e risultino iscritti nel Libro soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata  dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo delle Università federate, presso la sede sociale o nel luogo che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata  almeno 15  giorni  prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web della Federuni / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutte le istituzioni federate purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascuna istituzione spetta un solo voto.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altra istituzione federata,  che non  può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All’Assemblea competono le seguenti funzioni:

  1. A) In sede ordinaria:

— elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti;

– elezione dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

– deliberazioni su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

– pronunciarsi su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e sul programma di attività della “Federuni”;

– approvare eventuali regolamenti interni;

– decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, l’eventuale cambiamento di sede sociale e l’ammontare della quota annuale.

 

  1. B) In sede straordinaria:

– deliberazioni sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

– deliberazioni sulle proposte di modifica dello Statuto;

– deliberazioni su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per deliberare la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati presenti e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione presso la sede sociale della Associazione per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla approvazione.

Articolo 13.

La Federuni  è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette   membri, compreso  il  Presidente, (persone fisiche), di cui sei esponenti  di regioni diverse ed eletto ogni tre anni.

I membri eletti dall’Assemblea e durano in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti. Tra i propri membri, il Consiglio elegge un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, oltre alle altre eventuali cariche che dovessero rendersi necessarie.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti, ha la rappresentanza legale e giudiziale nonché la firma dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impedimenti di questi. E’ facoltà del Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, di indicare soci e/o persone esterne per compiti specifici riguardanti iniziative della Federuni.

Se nel corso dell’anno  vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si riunirà per procedere alla cooptazione dei soggetti uscenti mediante nuove nomine. Le relative deliberazioni verranno assunte a maggioranza.. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all’Assemblea procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni semestre su convocazione del Presidente, che lo convocherà ogni qualvolta lo riterrà necessario o qualora la maggioranza dei membri ne faccia richiesta. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto che deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un consigliere scelto dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, quello del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale di conduzione della Federuni, nello spirito e nei principi che l’hanno ispirata e costituita, conformemente a quanto stabilito, per i singoli membri, dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo, il quale deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio direttivo assicura il coordinamento delle varie attività, elabora le proposte da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

Il suo compito è quello di favorire la costituzione di gruppi regionali o interregionali per lo scambio di esperienze e per avviare forme di reciproca collaborazione. Può altresi costituire gruppi di studio e di lavoro anche con persone estranee alla “Federuni”.

Può stabilire accordi, reti  e collegamenti o affiliazioni con altre istituzioni nazionali e internazionali aventi analoghe finalità, mantenendo sempre l’autonomia della “Federuni”.

In caso di affiliazioni è necessaria la ratifica della Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, l’ammissione dei nuovi Soci e la determinazione della quota annuale di partecipazione per le singole categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo infine predispone ed approva a maggioranza la normativa che regola il funzionamento delle sedi periferiche.

Le decisioni del Consiglio vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente e da almeno un socio.

Articolo 14.

Il Presidente è  eletto dalla Assemblea  per la durata di tre anni a maggioranza assoluta dei votanti ed è rieleggibile.

L’Ufficio di Presidenza è composto dal  Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere e si avvale della collaborazioni del Segretario.

Il Vice Presidente, munito di delega,  sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Articolo 15.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Fedruni redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente

Articolo 16.

L’Organo di Revisione è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando è obbligatorio per legge secondo quanto disposto dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso è composto da tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. L’Organo di Revisione procede al controllo della corretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprimendo il proprio parere attraverso apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Articolo 17.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, la Federuni  dovrà redigere l’apposito rendiconto, dal quale risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Articolo 18.

L’esercizio sociale della Federuni  si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato per non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio qualora dovessero sovvenire particolari esigenze afferenti alla struttura e alle attività esercitate dall’Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale restando a disposizione di tutti i soci.

Articolo 19.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 20.

Lo scioglimento della Federazione  è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione prima dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i beni che residuano dopo l’esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modifiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione seguirà quanto espressamente disposto dall’articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21.

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 22.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore.